Il percorso di nomina
Dalla domanda alla nomina
Dalla domanda alla nomina
Il ricorso è l’istanza con la quale si richiede al giudice di aprire un’amministrazione di sostegno e nominare un amministratore.
Il ricorso deve essere presentato al Giudice tutelare del Tribunale ordinario competente nel territorio dove la persona interessata ha la residenza o il domicilio.
Il ricorso deve contenere:
Alla domanda è opportuno allegare alcuni documenti attestanti quanto dichiarato nel ricorso:
Se il beneficiario non può essere accompagnato al luogo convenuto dal Giudice per l’udienza per la sua condizione di salute, è necessario che un medico certifichi l’impossibilità di spostare la persona (è da considerarsi non trasportabile la persona allettata, che non può essere spostata neanche con l’ausilio di sedia a rotelle o in ambulanza).
Per decidere sull’apertura dell’amministrazione di sostegno il Giudice tutelare deve incontrare il beneficiario e la persona che ha presentato la domanda ed eventualmente i parenti.
Qualora il giudice, nella specifica situazione, ritenesse opportuno che il beneficiario fosse assistito da un legale, lo comunica al ricorrente perché provveda a nominarne uno.
Con apposito decreto stabilisce quindi la data, l’ora e il luogo dell’udienza.
Il decreto di fissazione udienza deve essere notificato – con le modalità indicate dalla Cancelleria – al beneficiario e alle persone individuate dal giudice tra i parenti e affini elencati nel ricorso. Tali persone, se interessate, possono partecipare all’udienza ma la loro assenza non necessita di giustificazione e non preclude o inficia il procedimento. Il solo soggetto necessario per l’udienza è il beneficiario.
Nel caso in cui le condizioni del beneficiario non gli consentano di presentarsi avanti al Giudice, sarà il Giudice a recarsi nel luogo in cui si trova per effettuare l’audizione.
Nel corso dell’udienza il giudice verifica anche la condivisione sulla proposta di AdS contenuta nel ricorso o la disponibilità e idoneità di eventuali parenti o altri soggetti.
Il Giudice tutelare – qualora ritenga di accogliere la domanda – provvede all’apertura dell’amministrazione di sostegno e alla nomina dell’AdS.
Il decreto di nomina dell’AdS stabilisce:
Il decreto di nomina riporta il numero di iscrizione dell’amministrazione di sostegno nel registro del Tribunale, che l’AdS dovrà citare in tutte le successive comunicazioni al Giudice tutelare.
Nei casi di necessità e urgenza il Giudice tutelare può nominare un AdS provvisorio.
L’urgenza più comune è quella sanitaria, che si verifica quando una persona non in grado di prestare un valido consenso necessita di essere sottoposta a un intervento urgente anche se programmabile. La necessità e l’urgenza deferibile devono essere certificate da un medico, così come lo stato di incapacità, anche parziale, del paziente.
L’AdS provvisorio viene nominato senza che vi sia l’udienza. I suoi poteri sono molto circoscritti. Possono esaurirsi, ad esempio, nel solo atto di prestazione del consenso ad un intervento medico.
Verrà quindi riavviata la procedura ordinaria che porterà, se del caso, alla nomina di un AdS definitivo.
Con il giuramento l’AdS accetta formalmente l’incarico ed entra pienamente nelle sue funzioni. È dalla data del giuramento che l’AdS può esercitare i suoi compiti e risponde del suo operato.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno viene annotato nel registro delle amministrazioni di sostegno del Tribunale e, entro dieci giorni, viene comunicato dal Tribunale all’ufficiale di stato civile che provvede all’annotazione al margine dell’atto di nascita del beneficiario. Se l’amministrazione è a tempo determinato, alla sua scadenza le annotazioni devono essere cancellate.
Il decreto viene inoltre iscritto nel casellario giudiziario.
Il decreto di nomina o di rigetto è reclamabile innanzi alla Corte d’Appello nel termine di 10 giorni dalla sua notifica.
Una volta nominato l’AdS deve:
La legge prevede che l’incarico di AdS sia gratuito e quindi venga svolto senza compensi.
L’AdS ha comunque titolo al rimborso delle spese vive sostenute per l’esercizio delle funzioni o delle piccole spese affrontate per il beneficiario (ad esempio spese di carburante e marche da bollo).
Quando l’amministrazione di sostegno risulta particolarmente complessa e impegnativa per l’AdS, il giudice può disporre – a fronte di un’istanza ben motivata – il riconoscimento all’AdS di un equo indennizzo che deve essere prelevato dal patrimonio del beneficiario.
L’amministrazione di sostegno si conclude quando:
L’AdS può concludere il suo incarico prima della chiusura dell’amministrazione se il Giudice ne dispone l’esonero o la revoca e provvede alla sua sostituzione.
Il Giudice può concedere l’esonero, su espressa richiesta dell’AdS, se ritiene valide le motivazione addotte. In genere la richiesta di esonero viene inoltrata quando l’incarico diviene eccessivamente gravoso per ragioni di età e di impegno o quando emerge un insanabile conflitto.
La revoca è disposta dal Giudice in caso di negligenza dell’AdS o di abuso dei suoi poteri.
Infine, l’AdS deve essere sostituito in caso di morte, prolungata assenza o scomparsa.
I soggetti titolati a chiedere la rimozione o sostituzione sono:
Soggetti altri rispetto a quelli indicati, che rilevano la negligenza dell’AdS, possono riferire a familiari, servizi o Procura al fine di una segnalazione al Giudice.
(HENRY DAVID THOREAU)