AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: APPLICAZIONE “RESIDUALE“ DELL’ISTITUTO

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito il concetto che il ricorso all’istituto dell’amministrazione di sostegno dovrebbe essere escluso in tutti i casi in cui il beneficiario possa contare sulla protezione di una rete familiare e/o su un sistema di deleghe per la gestione dei propri interessi personali e patrimoniali.
Sempre la Suprema Corte ha sottolineato come la volontà del beneficiario di non attivare l’amministrazione di sostegno nei propri riguardi debba essere tenuta in assoluta considerazione dal giudice, nel momento in cui provenga da persona assolutamente lucida e in grado di autodeterminarsi (come, ad esempio, può avvenire in tutti i casi di mero impedimento fisico).
Il giudice tutelare dovrà, quindi, valutare le reali esigenze di protezione del beneficiando e stabilire se queste possano essere soddisfatte senza ricorrere all’amministrazione di sostegno. Ciò dovrebbe essere possibile in tutti i casi in cui esista un adeguato supporto familiare per il soggetto privo d’autonomia.
Quando, invece, il giudice verifichi la necessità di nominare un amministratore di sostegno, dovrà intervenire limitando il meno possibile la capacità di agire del soggetto debole, a tutela dei suoi diritti fondamentali e nel rispetto della sua libertà di autodeterminazione.