POSSIBILITA’ DI CONTRARRE MATRIMONIO PER IL BENEFICIARIO DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 

 

 

La possibilità del beneficiario di contrarre matrimonio va valutata alla luce del rapporto tra i cosiddetti diritti personalissimi ed il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.
Sono personalissimi tutti quei diritti che devono essere agiti direttamente dalla persona a cui sono riconosciuti e non possono essere delegati ( fare testamento, contrarre matrimonio, fare una donazione, riconoscere o disconoscere un figlio, fornire il consenso informato al trattamento sanitario etc.).
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno è il provvedimento con il quale il giudice tutelare, nell’interesse del beneficiario, attribuisce all’amministratore di sostegno una serie di facoltà. Per tutti gli atti per i quali il decreto nulla dispone, il beneficiario rimane pienamente capace.
Ne deriva, quindi, che il beneficiario potrà contrarre matrimonio se non sia previsto diversamente nel decreto di nomina del suo amministratore di sostegno.
Sulla questione la Corte di Cassazione è intervenuta in passato, affermato che il giudice tutelare può imporre al beneficiario il divieto di contrarre matrimonio solo in casi eccezionalmente gravi e purché ciò corrisponda al suo miglior interesse.
Più recentemente la stessa Corte di Cassazione ha stabilito con maggiore chiarezza i limiti che il giudice tutelare possa eventualmente porre alla facoltà di contrarre matrimonio del beneficiario.
Nell’ ordinanza del 2 ottobre 2023 viene sancito che “colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno è pienamente capace per gli atti per i quali non è prevista specifica incapacità (…) e dunque non possono essergli applicate le limitazioni previste dalla legge per interdetti ed inabilitati”.
Anche il beneficiario di amministrazione di sostegno, dunque, è titolare del diritto personalissimo di auto determinarsi riguardo al matrimonio, se non espressamente diversamente previsto dal giudice.
Ovviamente, il beneficiario deve trovarsi nella condizione di piena capacità naturale, ossia deve essere in grado di comprendere pienamente il significato delle sue azioni e di esprimere un consenso consapevole. Poiché la condizione delle persone fragili, sottoposte ad amministrazione di sostegno, è spesso in evoluzione, il decreto di nomina potrebbe risultare “superato”, non corrispondere alla situazione reale del beneficiario. Qualora, pertanto, il beneficiario esprimesse il desiderio di contrarre matrimonio ma si ritenesse che, per un peggioramento delle sue capacità, non fosse in realtà più nelle condizioni di esercitare consapevolmente tale diritto personalissimo, così che potrebbe venirsi a trovare in una condizione a lui sfavorevole, è bene che l’amministratore di sostegno presenti al giudice istanza di modifica del decreto di nomina, supportato dall’opportuna documentazione comprovante la capacità attuale del beneficiario.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: APPLICAZIONE “RESIDUALE“ DELL’ISTITUTO

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito il concetto che il ricorso all’istituto dell’amministrazione di sostegno dovrebbe essere escluso in tutti i casi in cui il beneficiario possa contare sulla protezione di una rete familiare e/o su un sistema di deleghe per la gestione dei propri interessi personali e patrimoniali.
Sempre la Suprema Corte ha sottolineato come la volontà del beneficiario di non attivare l’amministrazione di sostegno nei propri riguardi debba essere tenuta in assoluta considerazione dal giudice, nel momento in cui provenga da persona assolutamente lucida e in grado di autodeterminarsi (come, ad esempio, può avvenire in tutti i casi di mero impedimento fisico).
Il giudice tutelare dovrà, quindi, valutare le reali esigenze di protezione del beneficiando e stabilire se queste possano essere soddisfatte senza ricorrere all’amministrazione di sostegno. Ciò dovrebbe essere possibile in tutti i casi in cui esista un adeguato supporto familiare per il soggetto privo d’autonomia.
Quando, invece, il giudice verifichi la necessità di nominare un amministratore di sostegno, dovrà intervenire limitando il meno possibile la capacità di agire del soggetto debole, a tutela dei suoi diritti fondamentali e nel rispetto della sua libertà di autodeterminazione.

Nuova sede e chiusura per trasloco

NUOVA SEDE PER I DUE SPORTELLI DI SAN DONÀ E PORTOGRUARO

Lo Sportello per l’amministrazione di sostegno  di San Donà di Piave
si è trasferito  presso il giudice di pace in viale della libertà n. 12
È  aperto al pubblico il martedì dalle 14.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00
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Lo Sportello per l’ammirazione di sostegno di Portogruaro
sarà invece ospitato presso la ex sede dei vigili urbani di Portogruaro
(accesso dal parco della pace) in piazza Castello  n. 1
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Per consentire i lavori di trasloco la Sportello rimarrà chiusO al pubblico
nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 febbraio

 

Si riapre martedì 13 febbraio nella nuova sede con i consueti orari:
martedì 9-12 e 14.30-17.30
giovedì 14.30-17-30
venerdì 9-12

Sentenza Tribunale di Vercelli

Quando la persona vuole e può contare sull’aiuto di una rete familiare adeguata per svolgere gli atti che non riesce più a compiere autonomamente, l’Amministrazione di Sostegno non serve.

In tale ottica si è pronunciato il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Vercelli che ha rigettato la richiesta di Amministrazione di Sostegno in quanto la beneficiaria risultava già assistito dalla famiglia e dai Servizi.

Vedi il decreto